I.M.I. Internati Militari Italiani

RISARCIMENTO I.M.I. – RELAZIONE DELL’AVV. FABIO ZEPPOLA – Vitoronzo Pastore

GIORNATA DELLA MEMORIA 2023 – CERIGNOLA (FG)

Relazione dell’avv. Fabio ZEPPOLA per il Risarcimento degli INTERNATI MILITARI ITALIANI

 

Con l’ordinanza n. 154/22 del 1° dicembre 2022 (G. M.T. C/ Repubblica Federale di Germania ed altri 3) una Giudice dell’esecuzione della IV Sezione civile del Tribunale di Roma ha sollevato la questione di costituzionalità dell’art. 43 c. 3 del d.l. 30 aprile 2002, n. 36 e della l. 29 giugno 2022 n. 79 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – entrata in vigore il 30 giugno. Tale intervento normativo, relativo ai risarcimenti per i crimini nazisti a danno della popolazione italiana, era sorto in via d’urgenza al fine di evitare che la Repubblica Federale di Germania subisse la perdita di un assetto immobiliare in ragione di un procedimento esecutivo davanti al Tribunale di Roma, che vedeva l’udienza per l’autorizzazione alla vendita dei beni pignorati fissata per il 25 maggio scorso. Tuttavia, con il decreto-legge poi convertito, si è poi giunti al singolare risultato per cui lo Stato italiano terrà indenne la Germania dalle pretese delle vittime italiane degli eccidi nazisti e pagherà tutti i risarcimenti in luogo dello Stato tedesco, a mezzo di un apposito Fondo costituendo.

Si tratta, infatti, di un ulteriore capitolo della annosa saga dei risarcimenti per i crimini nazisti.

La responsabilità civile della Repubblica Federale di Germania viene affermata dalla Cassazione per la prima volta in sede civile, nella sentenza Ferrini del 2004, ove si ritiene che l’immunità di diritto internazionale degli Stati dalle giurisdizioni straniere non si estenda a fatti qualificabili come crimini internazionali.

Nel 2012 si cerca prima una soluzione diplomatica fra i due governi, con l’istituzione di una Commissione di storici italo-tedesca, cui segue la creazione del Fondo italo-tedesco per il futuro.

La Germania adisce parallelamente la Corte Internazionale di Giustizia (CIG), la quale nel 2012 afferma che l’Italia ha violato l’immunità di diritto internazionale della Germania.

Nonostante ciò il Tribunale di Firenze, con ordinanza d.d. 21 gennaio 2014, solleva la questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 2 e 24 Cost.

Con l’ormai storica sentenza del 23 ottobre 2014, n. 238, la Corte Costituzionale accoglie la questione sollevata, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle norme di diritto interno che impediscono al giudice italiano di accertare l’eventuale responsabilità civile di un altro Stato per la commissione di crimini internazionali nel territorio nazionale a danno di cittadini italiani. Si afferma espressamente che il principio di immunità degli Stati non opera con riferimento a «atti ritenuti iure imperii in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona» garantiti dalla Costituzione.

Dal 2014 al 2022 si realizza la situazione paradossale per cui a seguito delle condanne in fase di cognizione,in mancanza di un pagamento spontaneo, le norme sulla fase esecutiva impediscono l’esecuzione forzata su beni di proprietà della Repubblica Federale di Germania collocati in Italia. Ci si riferisce, da un lato, alla norma di diritto internazionale consuetudinario che preclude l’esecuzione sui beni aventi una funzione pubblica, e, dall’altro, all’art. 19 bis del d.l. 12 settembre 2014 n. 132. (questa norma impedisce l’esecuzione forzata su conti bancari intestati a uno Stato estero, laddove quest’ultimo presenti una dichiarazione attestante che tali somme sono destinate esclusivamente all’espletamento di funzioni diplomatiche.

Nel 2021, tuttavia, in seguito a un tentativo di pignoramento di diversi beni di proprietà della Germania siti in Roma – l’Istituto Archeologico Tedesco, il Goethe Institut, l’Istituto Storico Tedesco e la Scuola Germanica – il Tribunale di Roma rigetta l’opposizione agli atti esecutivi, estendendo alla fase esecutiva i principi elaborati dalla Corte Costituzionale nel 2014.

In seguito alla fissazione dell’udienza per l’autorizzazione alla vendita per il 25 maggio 2022, la Germania presenta un nuovo ricorso alla CIG, lo scorso 29 aprile, chiedendo congiuntamente l’applicazione di misure provvisorie.

Il giorno successivo al ricorso, il governo italiano adotta il d.l. n. 36, entrato in vigore il 1° maggio.

L’art. 43 del d.l. Istituisce presso il Ministero dell’economia e delle finanze «un Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945, assicurando continuità all’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l’anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026».

Il secondo comma prevede due requisiti alternativi per l’accesso al Fondo: 1) avere ottenuto una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l’accertamento e la liquidazione dei danni a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del decreto (1° maggio) ovvero nei 30 giorni successivi; 2) una definizione transattiva (riferibile anche a giudizi instaurati successivamente al 1° maggio).

L’intervento normativo comporta anche il blocco delle procedure esecutive-  compresa quella di Roma all’origine della vicenda – in quanto, il co. 3 prevede che «in deroga all’articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l’accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti».

Come conseguenza dell’adozione del decreto, la Germania ritira la propria richiesta di misure provvisorie,mentre il ricorso principale resta pendente.

La legge di conversione del 29 giugno introduce alcuni emendamenti. Il nuovo co. 3 sancisce che le procedure esecutive «sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1». Con questa modifica, lo Stato italiano manleva e mantiene indenne definitivamente la Repubblica Federale di Germania.

Il paradosso è che ad oggi, tuttavia, il nuovo governo non ha ancora emanato il decreto attuativo, prodromico alla creazione del Fondo.

IISS “G. PAVONCELLI” DI CERIGNOLA – GIORNATA DELLA MEMORIA 2023 – Vitoronzo Pastore

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