COMUNICATO STAMPA – “VOCI NELL’OBLIO DELLA MEMORIA
ECCIDIO DELLA DIVISIONE ACQUI” – MOSTRA “VITE TRUCIDATE”
Più conosciamo la nostra storia e quella degli altri, più tessiamo dei legami con l’Umanità. PER NON DIMENTICARE. Si è tenuto a Casamassima il 9 febbraio 2019, presso la Sede ANSI, il Convegno “Voci nell’Oblio della Memoria, Eccidio della Divisione “ACQUI” e l’inaugurazione della Mostra “VITE TRUCIDATE” dedicata a quei ragazzi della ACQUI che si immolarono all’insegna della dolorosa e faticosa conquista della Libertà, sacrificando se stessi.
Settantasei anni fa si consumava il brutale massacro compiuto dai tedeschi all’isola di Cefalonia e Corfù. Nella mostra curata dal Presidente ANCR Sez. di Casamassima, Vitoronzo PASTORE, sono esposte diverse corrispondenze dal fronte e dai Campi di concentramento, tratte dalla sua collezione personale.
E’ stato arduo, nell’allestimento della mostra, afferma Pastore, aver dovuto selezionare tra le numerose testimonianze inedite di importanza storica di trucidati e reduci, corrispondenze e manoscritti. La novità assoluta della mostra, l’esposizione in copia del documento, in possesso dell’autore, di Attestazione Giurata che probabilmente è stata atto probatorio nel Processo di Norimberga, inoltre, le cartoline dei singoli Acquini, medagliati al Valor Militare e i Militari di truppa.
All’evento organizzato da ANCR Sez. di Casamassima in collaborazione con ANSI Sez. di Casamassima e il Club per l’UNESCO di Bisceglie; sono intervenuti il Gen. Francesco BRUNO, Comandante della Brigata Pinerolo, il Ten. Coll. Michele MIULLI dell’Arma dei Carabinieri Reggimento “Puglia”, 1° Lgt Stefano PIATTI della Brigata Pinerolo, il Vice Presidente ANSI Sez. di Casamassima Aniello ROMANO, il Ten.Coll. Donato MARASCO, Dirigente del Sacrario Militare dei Caduti d’Oltremare di Bari, il Dott. Gaetano RUOCCO Consigliere Naz. ANSI e Segretario Federale Combattenti e Reduci, l’Avv Fabio ZEPPOLA, l’Avv. Sandro SAVINA Segretario ANMI di Lecce, l’Arch. Antonio PASTORE Presidente della Pro Loco di Casamassima, e il Dr Michael BARBIERI Consigliere Comune di Casamassima in sostituzione dell’Assessore alla Cultura Arch. Azzurra ACCIANI. Erano presenti studiosi provenienti da Lecce, Turi, Barletta, Napoli, Bari, Bisceglie e cittadini Casamassimesi.
Il Convegno è stato introdotto dal Presidente Club per l’UNESCO di Bisceglie, Pina CATINO che ha sottolineato come l’UNESCO riconosce agli Storici Scrittori, il ruolo fondamentale per la promozione di un’educazione-istruzione-formazione di qualità verso la Cultura della Pace. Commemorare le vittime è un dovere… diventiamo cosi attori della memoria attiva; memoria che è rivolta al futuro e impegnata per la dignità di ogni singolo essere umano, come fondamento di pace… a seguire il prof. Graziano LEUCI, Membro del Club di Bisceglie ha letto il Preambolo dell’Atto Costitutivo UNESCO, che chiarisce con efficacia il ruolo e la dimensione etica dell’UNESCO e dei Club che sono nati dall’immensa aspirazione alla pace, cresciuta in seguito alle drammatiche esperienze di guerra del secolo scorso.
“Vorrei essere una rondinella e venirvi a trovare” scriveva un ragazzo della “Acqui” ai suoi genitori, con queste parole Vitoronzo Pastore, anche autore del libro Il Massacro della Divisione Acqui, 1939-1943, pubblicato nel 2013 da SUMA Editore, ha salutato le Autorità militari e civili e tutti gli Ospiti presenti.
L’intervento dell’avvocato Fabio ZEPPOLA esperto in diritto amministrativo, cultore della materia e autore di numerosi studi. Collabora con riviste scientifiche ed amministrative. Esercita la libera professione a Lecce e Roma.
Ristori e risarcimenti
Il 17 settembre 1943, la Germania aveva beffato una prima volta i ”prigionieri di guerra” italiani, catturati dopo l’8 settembre, declassandoli a “internati militari” (IMI), senza tutele internazionali e assistenza della Croce Rossa. Dopo più di mezzo secolo, la Germania post nazista, nostro partner nella NATO e in Europa, li ha beffati di nuovo!
Il 12 agosto 2000, il governo tedesco istituì la “FondazioneMemoria, Responsabilità e Futuro”, che stanziò 10 miliardi di marchi per risarcire gli “schiavi di Hitler”, in particolare quelli dell’Europa Orientale e i deportati in KZ ed escludendo i “prigionieri di guerra”, già obbligati al lavoro dalle Convenzioni e sotto tutele. L’indennizzo per ogni schiavo vivente, era di 2500 DM per il lavoro nell’agricoltura e 7500 D.M. nell’ industria,
Gli IMI, furono illusi, invitati a presentare tramite l’OIM, le loro domande d’indennizzo, compilando un modulo di ben 8 pagine (!), di non facile documentazione dopo mezzo secolo e da presentare entro il 31 dicembre 2001, benché fossero già discriminati a priori, in quanto riclassificati pretestuosamente e con un falso storico, “prigionieri di guerra” (benché non dichiarata e senza tutele internazionali e della Croce Rossa). Se poi erano stati trattati in deroga alle convenzioni e ai diritti umani, ciò non mutava il loro status ma era colpa non della Germania ma di un criminale, tale Adolfo Hitler!
Presentarono domanda d’indennizzo 110.000 IMI superstiti, 7.000 internati civili, 2050 deportati in KZ e 320 internati di origine slava, ma ne furono accolte dolo 3000!
2004 marzo– La Suprema Corte d iCassazione italiana ammette cause di risarcimento danno davanti ai Tribunali italiani, non riconoscendo l’immunità dello Stato Tedesco
2004 28 giugno– La Corte Costituzionale Federale tedesca conferma che gli IMI sono prigionieri di guerra, anche se civilizzati nel 1944
2012 la Corte Internazionale di Giustiziadell’Aja, ha ritenuto la Germania – come tutti gli altri Paesi – immune dalla giurisprudenza internazionale per quanto riguarda crimini di guerra e quelli contro l’umanità
2014 La sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2014, del 22.10.2014 ha accolto in gran parte le questioni di legittimità sollevate con varie ordinanze dal tribunale di Firenze, dichiarando la illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 5 del 2013, che prevedeva l’adeguamento, in Italia, alle decisioni adottate dalla Corte Internazionale di Giustizia dell’Aia, che aveva negato la possibilità di agire nei confronti della Germania per i crimini di guerra commessi dal Terzo Reich (stragi, trattamenti inflitti agli IMI, etc)
2015 luglio– Il Tribunale di Firenze accoglie due richieste di risarcimento di sopravvissuti da campi di concentramento
Il risarcimento del danno non patrimoniale ai deportati nei campi di concentramento nazisti
Con due sentenze (n. 2468 e 2469 del 06.07.2015) arrivate al termine di un tortuoso iter giudiziario, passato anche per una rimessione alla Corte Costituzionale, il Tribunale di Firenze ha accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da parte di due sopravvissuti ai campi di concentramento nazisti.
Gli attori, infatti, allegavano di essere stati catturati in Italia dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 e, dopo un trasferimento via treno, condotti nei campi di prigionia di Buchenwald e Mathausen, ove venivano liberati dagli Alleati nel giugno del 1945.
E’ facile intuire i numerosi aspetti di diritto processuale, anche internazionale, toccati dalle sentenze in esame. In primis, le questioni relative alla giurisdizione ed alla competenza del Giudice italiano nel decidere controversie che vedono convenuta la Repubblica Federale Tedesca per continuità giuridica con il Terzo Reich. A tal proposito, veniva eccepito, sia dalla Germania che dalla Repubblica Italiana quale terza chiamata dalla convenuta, il difetto di giurisdizione sulla base della sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 3 febbraio 2012 (Germany v. Italy, Greeceintervening), cui l’Italia è obbligata a dare esecuzione in ottemperanza ai propri obblighi internazionali.
Tuttavia, il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice Dott. Minniti, sollevava questione di legittimità costituzionale delle norme consuetudinarie che, applicate in ossequio alla sentenza CIG del 03.02.2012, negano l’accesso alla tutela giurisdizionale dei cittadini che vedevano un proprio diritto leso sul territorio nazionale italiano.
La Corte Costituzionale italiana, con sentenza n. 238/2014 (in netto contrasto con la sentenza della CIG) dichiarava l’illegittimità costituzionale di due norme nazionali di ratifica di trattati internazionali, per contrasto con gli artt. 2 e 24 della Costituzione.
L’effetto della sentenza della Consulta è quello, secondo il Tribunale di Firenze, di rendere illegittimo il recepimento interno della norma consuetudinaria internazionale secondo la quale anche gli illeciti per crimini di guerra e contro l’umanità, commessi iure imperii da uno Stato, soggiacciono al principio della immunità dalla giurisdizione (anche civile) della Repubblica Italiana.
Un altro aspetto delicato riguarda gli accordi post-bellici tra l’Italia e la Germania relativi ai rapporti economici tra gli Stati e i rispettivi cittadini. Trattati che, secondo il Tribunale, non precludono il risarcimento dei danni causati ai singoli cittadini, coprendo solo aspetti economici intercorrenti prima della guerra.
Prima di passare al merito della domanda, il Tribunale deve inoltre risolvere l’eccezione di prescrizione del diritto per cui è causa. In merito, conformemente a quanto già stabilito da altre corti (Trib. Torino, sent. 19.05.2010, n. 3464; App. Firenze, sent. 11.04.2011, n. 480), viene dato risalto alla norma consuetudinaria internazionale che ritiene imprescrittibili i crimini contro l’umanità (come stabilito, seppur in un obiterdictum, anche dalla Corte di Cassazione, sent. 11.03.2004, n. 5044), cui sicuramente rientrano la deportazione e la prigionia in campi di concentramento.
Radicata la giurisdizione e risolta l’eccezione di prescrizione, il Tribunale di Firenze passa ad esaminare i fatti costitutivi del diritto al risarcimento.
Facendo applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 115 cpc, sono da considerarsi fatti noti (o comunque non specificamente contestati dalla Repubblica Federale Tedesca, regolarmente costituita) i tristi eventi e le terribili condizioni di prigionia cui venivano sottoposti gli internati nei campi di lavoro e detenzione predisposti dal regime nazista.
Agli attori, pertanto, è stato sufficiente produrre in giudizio la propria “Arbeitkarte”, attestante la propria presenza nel campo di concentramento ed allegare il fatto della cattura sul suolo italiano.
Il risarcimento accordato dal Tribunale di Firenze (€ 30.000,00 per una detenzione di circa un anno, € 50.000,00 per il soldato tenuto prigioniero per circa venti mesi) tiene conto, oltre che delle disumane condizioni in cui notoriamente erano costretti gli internati, anche del fatto di “aver assistito direttamente alla estrema sofferenza fisica e morale di centinaia di persone contemporaneamente, aver assistito alla sopraffazione umana delle vittime ed alla morte dei sopraffatti costituisce di per sé una ferita morale che ha certamente prodotto per lunghissimo tempo un dolore morale lancinante nell’attore”. Su tali cifre, inoltre, devono essere computati gli interessi, fissati in via equitativa al tasso del 4% annuo, che vengono fatti decorrere dalla data del 1° gennaio 1945 fino alla pubblicazione della sentenza.
Tutt’altro che trascurabile è la possibile portata di questo genere di giudizi, specialmente se, in ossequio alla imprescrittibilità dei crimini contro l’umanità, dovesse essere ammesso l’accesso giurisdizionale agli eredi di altri italiani deportati durante la Seconda Guerra Mondiale e al momento non più in vita. Le cifre dei deportati variano a seconda delle fonti ma sono stimate intorno a 44.000 deportati civili, a cui aggiungere i circa 321.000 internati militari italiani (su un totale di circa 800.000 IMI) effettivamente catturati in Italia.
La visita alla Mostra è aperta al pubblico dal 10 al 16 febbraio – orari 10,00-12,00 – 17,00-18,00. Per tutti e le Scuole di ogni Ordine e Grado dal 18 febbraio al 30 marzo previa prenotazione, tel. 3475905224.
Il Presidente dell’A.N.C.R. Sez. di Casamassima Vitoronzo PASTORE
Il Presidente dell’A.N. S. I. Sez. di Casamassima Pietro BELLOMO
Il Presidente Club per l’UNESCO di Bisceglie Pina CATINO